POSSIBILI DISAGI EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI ENNA

ACQUAENNA SCPA comunica che, a seguito di una rottura verificatasi lungo la condotta di adduzione dal campo pozzi “Bannata” al sistema distributivo della Città di Enna, il cui intervento di riparazione è già stato prontamente avviato, potrebbero manifestarsi dei disagi nell’erogazione idrica nel territorio del medesimo Comune, nel corso delle giornate del 19 e 20 ottobre p.v..
L’erogazione tornerà alla normalità nell’arco della mattinata del 21 ottobre 2017.

SOSPENSIONE EROGAZIONE IDRICA ACQUEDOTTO ANCIPA “BASSO”

ACQUAENNA SCPA comunica che, a seguito di un intervento urgente e indifferibile effettuato dalla società Siciliacque, è stato interrotto l’esercizio dell’Acquedotto Ancipa Basso dalle ore 12.00 di oggi, 2 ottobre 2017. Per tale ragione l’erogazione idrica sarà sospesa, per le successive 24 ore, negli abitati dei seguenti Comuni: Agira, Aidone, Calascibetta, Enna, Gagliano C.to, Nissoria, Piazza Armerina e Valguarnera.

POSSIBILI DISAGI EROGAZIONE IDRICA COMUNE DI CATENANUOVA

ACQUAENNA SCPA comunica che, a seguito di un intervento urgente ed improrogabile di riparazione della condotta di adduzione al sistema distributivo del Comune di Catenanuova, linea ex “Leanza”, potrebbero manifestarsi dei disagi nella distribuzione idrica nell’abitato del medesimo Comune per l’intera giornata di oggi, 2 ottobre 2017. L’erogazione idrica tornerà alla normalità, salvo ulteriori imprevisti che saranno prontamente comunicati, nella giornata di domani 3 ottobre 2017.

IL C.G.A. HA DICHIARATO L’APPELLO CAUTELARE DELL’ATI IMPROCEDIBILE

I legali della società AcquaEnna hanno comunicato che, con ordinanza n. 00644/2017 REG. PROV. CAU. pubblicata in data 14/09/2017, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha dichiarato improcedibile l’appello cautelare proposto dall’ATI (Assemblea Territoriale Idrica) di Enna al fine di ottenere l’annullamento dell’ordinanza 00305/2017 REG. PROV. CAU. con cui il T.A.R. Catania ha accolto la domanda cautelare di AcquaEnna al fine di continuare ad inserire le partite pregresse in bolletta.

Il T.A.R., in particolare, aveva ritenuto il ricorso della società gestore del servizio fondato nel fumus “…in relazione alla dedotta incompetenza dell’ATI ad adottare il provvedimento …” di sospensione per un periodo di sei mesi del pagamento delle partite pregresse.

A sua volta il C.G.A., rigettando l’appello dell’ATI avverso il provvedimento del T.A.R., ha rilevato come la stessa ATI, in udienza, “…ha dichiarato di non avere più interesse all’appello cautelare, anche in considerazione del fatto che il termine di sei mesi per il quale era stata disposta la sospensione con il provvedimento impugnato è frattanto interamente decorso …”.

Il provvedimento del C.G.A. conferma quindi il diritto di AcquaEnna di continuare ad inserire in bolletta la voce delle partite pregresse.